ll Regolamento Pilot sulle infrastrutture di mercato a registro distribuito, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea, norma la possibilità di lanciare progetti dedicati all’utilizzo delle tecnologie a registro distribuito e delle blockchain nell’ambito della gestione degli strumenti finanziari. Più in particolare, l’ambito individuato è quello dei sistemi di negoziazione e di regolamento di titoli.
La ragione di questo focus è presto spiegata ed è da attribuirsi al sempre più evidente trend di tokenizzazione degli strumenti finanziari. In termini pratici, la tokenizzazione degli asset converte di fatto i diritti su un asset in un token digitale mediante un processo sostanzialmente simile alla cartolarizzazione di asset, ma basato sulla Distributed Ledger Technology e – in particolare – sulla blockchain.
Il ricorso a tecnologie DLT in questo contesto, risulta infatti essere particolarmente efficace in relazione a obiettivi di tracciabilità, sicurezza, rapidità della transazione e contenimento dei costi.
Il regolamento è dunque un primo passo verso la “contaminazione” di un mercato piuttosto tradizionale e basato su sistemi conti-titoli con soluzioni ad elevato contenuto di innovazione tecnologica ma in grado di garantire esigenze di sicurezza e affidabilità. In termini operativi, a queste soluzioni tecnologiche saranno dunque demandate attività di emissione, custodia e negoziazione di titoli tokenizzati.
Come di sovente accade, uno degli effetti più evidenti dell’introduzione di soluzioni tecnologiche innovative su un mercato è quello di abbatterne le relative barriere all’ingresso e limitare il ricorso all’intermediazione. Difatti, se gli attuali sistemi di negoziazione sono aperti unicamente a soggetti quali imprese di investimento/ enti creditizi, le piattaforme DLT di cui al nuovo regolamento saranno accessibili anche soggetti che ricoprono il ruolo di investitori non professionali e che possono negoziare direttamente per proprio conto.
Va tuttavia precisato che il regolamento è da intendersi un’esercizio pilota, pertanto – quantomeno in una prima fase – vi saranno restrizioni rispetto all’operatività consentita e più in particolare:
- azioni per gli emittenti con capitalizzazione inferiore a 500 milioni di €
- obbligazioni con entità di emissione inferiore a 1 miliardo di €
- quote di organismi di investimento collettivo con valore di mercato di attività gestite inferiore a 500 milioni di €.
Evidentemente, il legislatore pone particolare attenzione ad aspetti di cyber-security e viene in tal senso precisato come le infrastrutture tecnologiche utilizzate debbano debitamente assicurare trasparenza, disponibilità, affidabilità e sicurezza dei servizi.
Sempre a tale riguardo, il regolamento indica peraltro la possibilità che le infrastrutture tecnologiche di riferimento siano sottoposte a verifiche puntuali atte a verificare la conformità con i requisiti di sicurezza informatica. L’impostazione del regolamento richiama esplicitamente i gestori di infrastrutture di mercato affinché garantiscano una condotta particolarmente attenta in assenza della quale saranno considerati a rispondere di responsabilità oggettiva in caso di perdite subite dai partecipanti.
L’obiettivo del regime pilota è sostanzialmente quello di creare un regime di test omogeneo nello spazio EU per l’utilizzo tecnologie DLT e blockchain oltre che avviare un processo di innovazione e trasformazione digitale in un ecosistema ancora piuttosto legato ai modelli tradizionali.