Secondo la società di ricerca MarketsandMarkets, il mercato degli NFT raggiungerà un valore ca. pari a 13,6 miliardi di dollari entro il 2027. Tra le ragioni di questa traiettoria di sviluppo, incide significativamente il crescente coinvolgimento di Influencer e comunità di gioco, nonché una maggiore domanda di opere d’arte digitali.
Tuttavia, se da una parte il prodotto guadagna costantemente gradimento e prende quota sul mercato, dall’altra lo scenario normativo di riferimento vive una fase ancora piuttosto fluida.
Negli ultimi anni le principali Istituzioni Europee hanno lavorato alla definizione di un quadro normativo relativo alle piattaforme digitali con lo scopo ultimo di garantire adeguati livelli di protezione dei consumatori.
Tra gli ambiti maggiormente interessati vi è sicuramente quello della vendita di prodotti digitali oggetto non a caso di una specifica direttiva attuata in Italia già nel novembre 2021 (decreto legislativo 4 novembre 2021 n. 173 di attuazione della direttiva 2019/770 del Parlamento Europeo).
Le novità introdotte dalla direttiva riguardano in particolare i contratti di fornitura di contenuto digitale o di servizi digitali conclusi tra consumatori e professionisti.
La vendita di NFT è soggetta alle novità introdotte dalla direttiva sui contenuti digitali, che norma pertanto il comportamento sia dei venditori che delle piattaforme che consentono la creazione, l’archiviazione e la vendita del prodotto.
Più in particolare, l’applicazione della normativa comporta la necessità di rispettare importanti obblighi di trasparenza e conformità del bene. Il contenuto digitale deve dunque essere descritto in modo preciso, indicando quali siano le qualità del contenuto (con particolare focus sui diritti connessi) e la quantità di beni circolanti (ad esempio, esistenza di più copie del medesimo NFT).
Inoltre la direttiva richiede che i contenuti digitali rispettino le caratteristiche che gli utenti possono ragionevolmente aspettarsi da prodotti della medesima specie. Nel caso degli NFT, un esempio può essere rappresentato dalla “notarizzazione” della proprietà.
Dal punto di vista del consumatore/acquirente, il mancato rispetto delle disposizioni del codice del consumo legittima i consumatori a vedere ripristinata la conformità del bene, a ricevere una riduzione del prezzo o, addirittura, a risolvere il contratto ricevendo contestuale rimborso di quanto pagato.
La direttiva fa inoltre richiamo alla necessità di garantire il riconoscimento dei diritti dei consumatori anche nelle ipotesi in cui vi siano restrizioni derivanti da diritti di terzi sugli NFT venduti (e.g., diritti di proprietà intellettuale come nel caso di vendita di NFT di un terzo o relativo ad un’opera artistica di un terzo).
In un contesto di questo genere, i marketplace di NFT, ovvero le piattaforme che consentono agli investitori di acquistare e vendere token non fungibili (e che – ad oggi – attuano invero pratiche piuttosto eterogenee ad esempio in relazione alla concessione dei diritti d’autore ai creatori delle opere), sono chiamati a porre crescente attenzione ad adeguate politiche di gestione, advertising e marketing in assenza delle quali il rischio di sanzioni diviene particolarmente elevato.